Art. 2
In vigore dal 14 dic 2004
1. Per avere accesso al contingente di cui all’, il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, sia in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro, di aver importato nel corso del 2003 almeno 50 capi di cui ai codici NC 0102 10 e 0102 90. Il richiedente deve essere inoltre iscritto in un registro nazionale dell’IVA.
2. Gli operatori stabiliti nei nuovi Stati membri possono presentare domanda di diritti di importazione in base alle importazioni di cui al paragrafo 1 realizzate in provenienza da paesi che nel 2003 erano per loro paesi terzi.
3. La prova dell’importazione è costituita esclusivamente dal documento doganale di immissione in libera pratica, debitamente vistato dalle autorità doganali e contenente un riferimento al richiedente.
Gli Stati membri possono accettare copie dei documenti summenzionati debitamente certificate dall’autorità competente. Qualora accettino copie di tali documenti, gli Stati membri sono tenuti a riferirlo nella comunicazione trasmessa a norma dell’, paragrafo 5, per ciascun richiedente.
4. Non possono beneficiare di alcuna assegnazione gli operatori che, al 1o gennaio 2004, abbiano cessato l’attività nell’ambito degli scambi commerciali con i paesi terzi nel settore delle carni bovine.
5. La società creata dalla fusione di società che abbiano realizzato ciascuna importazioni di riferimento nel rispetto del numero minimo di capi di cui all’, paragrafi 1 e 2, può avvalersi di tali importazioni di riferimento per la presentazione della domanda.
Storico versioni
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