Art. 1

Art. 1

In vigore dal 14 dic 2004
1.   È aperto, a titolo autonomo e transitorio, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 30 giugno 2005, un contingente tariffario comunitario a dazio zero per l’importazione di 4 600 capi di bestiame bovino vivo di peso superiore a 160 chilogrammi, di cui ai codici NC 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 o 0102 90 79, originari della Svizzera. Il contingente tariffario reca il numero d’ordine 09.4203. 2.   Ai prodotti di cui al paragrafo 1 si applicano le norme sull’origine citate all’ dell’accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:2124:oj#art-1