Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 dic 2004
Le specifiche tecniche complementari per i passaporti e i documenti di viaggio, relative ai punti elencati in prosieguo, sono fissate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2: a) ulteriori caratteristiche e requisiti di sicurezza, comprese le norme atte a rafforzare la protezione contro la contraffazione e la falsificazione; b) specifiche tecniche relative al supporto di memorizzazione delle caratteristiche biometriche e alla relativa sicurezza, compresa la prevenzione di un accesso non autorizzato; c) requisiti qualitativi e norme comuni relativi all’immagine del volto e alle impronte digitali.
Storico versioni

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