Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è così modificato:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è così modificato:

In vigore dal 13 dic 2004
1) l' è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Fatto salvo l’, paragrafo 5 e l'articolo 13, il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti tessili di cui all'allegato I originari dei paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi, protocolli o altre intese bilaterali elencati nell'allegato II. Le disposizioni pertinenti del presente regolamento si applicano anche alle importazioni di prodotti tessili e dell’abbigliamento originari della Cina ai sensi dell’articolo 10 bis.»; b) il paragrafo 7 è abrogato; 2) l' è così modificato: a) il paragrafo 4 è abrogato; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   L'immissione in libera pratica dei prodotti la cui importazione era soggetta, prima del 1o gennaio 2005, ai limiti quantitativi di cui agli allegati V bis e VII bis e spediti prima di tale data, continua, fino al 31 marzo 2005, ad essere soggetta alla presentazione dell’autorizzazione d’importazione emessa in forza del regime di importazione vigente anteriormente al 1o gennaio 2005. Le merci s'intendono spedite alla data in cui, nel paese di origine, vengono caricate sull’aereo, sull’autoveicolo o sulla nave per essere esportate.»; 3) all', i paragrafi 3 e 4 sono abrogati; 4) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Disposizioni di flessibilità I paesi fornitori, previa notifica alla Commissione, possono effettuare trasferimenti tra i limiti quantitativi di cui agli allegati V e V bis nella misura e alle condizioni di cui agli allegati VIII e VIII bis.»; 5) l'articolo 9 è abrogato; 6) l'articolo 10 è così modificato: a) sono abrogati i paragrafi 4, 5 e 6, le lettere b) e c) del paragrafo 9 e i paragrafi 10 e 12; b) il paragrafo 7, lettera a) è sostituito dal seguente: «a) le misure adottate a norma del paragrafo 3 sono oggetto di una comunicazione della Commissione pubblicata quanto prima nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;»; c) nel paragrafo 8, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Le consultazioni con il paese fornitore interessato previste dal paragrafo 3 possono portare ad un'intesa fra tale paese e la Comunità sull'introduzione e il livello di limiti quantitativi.»; d) il paragrafo 13 è sostituito dal seguente: «13.   Le misure di cui ai paragrafi 3 e 9 del presente articolo sono adottate e applicate secondo la procedura di cui all'articolo 17.»; 7) nell’articolo 10 bis è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   Le importazioni di prodotti tessili e dell’abbigliamento compresi nell’allegato I originari della Cina ed elencati nella tabella B dell’allegato III sono soggette ad un sistema di previa sorveglianza unica ai sensi dell'articolo 13 e della parte IV dell’allegato III. Il requisito per il rilascio di un documento di sorveglianza non si applica ai prodotti tessili e dell'abbigliamento per i quali sia stata rilasciata un'autorizzazione di importazione a norma dell', paragrafo 5. Tale sistema di previa sorveglianza sarà abolito non appena sarà pienamente operativo il sistema di sorveglianza ex post a livello doganale istituito dall'articolo 13. Le decisioni per porre fine al sistema di previa sorveglianza e per modificare la tabella B dell'allegato III sono adottate ai sensi dell'articolo 17.»; 8) l'articolo 11 è abrogato; 9) all'articolo 13, il paragrafo 1 è modificato come segue: «1.   Qualora, ai sensi delle pertinenti disposizioni di un accordo, di un protocollo o altra intesa fra la Comunità e un paese terzo o per monitorare le tendenze delle importazioni di prodotti originari di un paese terzo, sia stato istituito un sistema di sorveglianza ex ante o ex post su una categoria di prodotti di cui all'allegato I che non è soggetta ai limiti quantitativi di cui all'allegato V, le procedure e le formalità concernenti la sorveglianza unica e doppia, il perfezionamento economico passivo, la classificazione e la certificazione dell'origine sono quelle stabilite negli allegati III e IV.»; 10) all'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   La decisione di imporre il sistema di sorveglianza su categorie di prodotti o su paesi fornitori non elencati nelle tabelle dell'allegato III è adottata, se applicabile, ai sensi delle pertinenti disposizioni in materia di consultazioni previste nell'accordo, nel protocollo o altre intese con il paese terzo in questione. La Commissione decide dell'introduzione di un sistema di sorveglianza ex ante o ex post. Le decisioni di imporre il sistema di controllo ex ante e altre misure necessarie per attuare tale sistema sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17.»; 11) l'articolo 14 è abrogato; 12) l'articolo 15, paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Quando, a seguito di indagini svolte secondo le procedure di cui all'allegato IV, la Commissione constata che le informazioni di cui dispone provano che alcuni prodotti originari di un paese fornitore di cui all'allegato V e soggetti ai limiti quantitativi di cui all' oppure introdotti in forza degli articoli 10 o 10 bis sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità, eludendo le disposizioni riguardanti i limiti quantitativi e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l'apertura di consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 17, al fine di pervenire ad un accordo su un adeguamento equivalente ai corrispondenti limiti quantitativi.»; 13) all’articolo 16 il paragrafo 2 è abrogato; 14) l'articolo 20 è sostituito dal seguente: «Articolo 20 Il presente regolamento fa salve le disposizioni degli accordi, protocolli o intese bilaterali conclusi tra la Comunità ed i paesi terzi elencati nell'allegato II.»; 15) è inserito il seguente articolo: «Articolo 21 bis I riferimenti agli allegati V, VII e VIII si applicano, mutatis mutandis, agli allegati V bis, VII bis e VIII bis.»; 16) gli allegati I, II, III, V, VII, VIII, IX e X sono modificati e i nuovi allegati V bis, VII bis e VIII bis sono aggiunti come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:2200:oj#art-1