Art. 6
In vigore dal 13 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. R. BOT
(1) Parere espresso il 21 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 871/2004 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 29).
(3) GU C 313 del 16.12.2002, pag. 97. Manuale modificato da ultimo dalla decisione 2004/574/CE (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 36).
(4) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(5) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
(6) Doc. 13054/04 del Consiglio (http://register.consilium.eu.int)
(7) Doc. 13464/04 e 13466/04 del Consiglio (http://register.consilium.eu.int)
(8) GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.
(9) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
(10) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
ALLEGATO
«ALLEGATO 16
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