Art. 6

Art. 6

In vigore dal 13 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea. Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2004. Per il Consiglio Il presidente B. R. BOT (1)  Parere espresso il 21 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 871/2004 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 29). (3)  GU C 313 del 16.12.2002, pag. 97. Manuale modificato da ultimo dalla decisione 2004/574/CE (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 36). (4)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36. (5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31. (6)  Doc. 13054/04 del Consiglio (http://register.consilium.eu.int) (7)  Doc. 13464/04 e 13466/04 del Consiglio (http://register.consilium.eu.int) (8)  GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43. (9)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20. (10)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77. ALLEGATO «ALLEGATO 16
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