Art. 2
Le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen sono modificate come segue:
In vigore dal 13 dic 2004
1)
all', paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
Se per circostanze eccezionali e impreviste, che richiedono misure immediate, non è possibile effettuare tali controlli, devono essere stabilite delle priorità. In tal caso, il controllo della circolazione all'ingresso ha la precedenza, in linea di massima, sul controllo all'uscita»;
2)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 6 bis
Sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi di cui all', paragrafo 1, lettera a) viene sistematicamente apposto un timbro al momento dell'ingresso e dell'uscita.
Articolo 6 ter
1. Se il documento di viaggio di un cittadino di un paese terzo non reca il timbro d'ingresso, le autorità nazionali competenti possono presumere che il titolare non soddisfa o non soddisfa più le condizioni relative alla durata del soggiorno applicabili nello Stato membro in questione.
2. Questa presunzione può essere confutata qualora il cittadino del paese terzo fornisca, in qualsiasi modo, elementi di prova attendibile, come biglietti di viaggio o giustificativi della sua presenza fuori del territorio degli Stati membri, che dimostrino che l'interessato ha rispettato le condizioni relative alla durata di un soggiorno breve.
In tali casi:
a)
quando un cittadino di un paese terzo è individuato sul territorio degli Stati membri che applicano integralmente l’acquis di Schengen, le autorità competenti, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali, indicano sul documento di viaggio del cittadino di un paese terzo la data e il luogo in cui la persona in questione ha attraversato la frontiera esterna di uno dei suddetti Stati membri;
b)
quando un cittadino di un paese terzo è individuato sul territorio di uno Stato membro nei confronti del quale non è stata ancora presa la decisione di cui all’, paragrafo 2 dell’atto di adesione del 2003, le autorità competenti, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali, indicano sul documento di viaggio del cittadino di un paese terzo la data e il luogo in cui la persona in questione ha attraversato la frontiera esterna di tale Stato membro;
c)
oltre all'indicazione di cui alle lettere a) e b), può essere fornito al cittadino di un paese terzo interessato il modulo figurante nell'allegato;
d)
gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione e il Segretariato del Consiglio delle rispettive prassi nazionali relative all'indicazione di cui al presente articolo.
3. Se la presunzione di cui al paragrafo 1 non è confutata, le autorità competenti possono espellere il cittadino di un paese terzo dal territorio degli Stati membri in questione.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:2133:oj#art-2