Art. 2 · Nel regolamento (CE) n. 2278/1999 è inserito il seguente articolo 2 bis:

Art. 2

Nel regolamento (CE) n. 2278/1999 è inserito il seguente articolo 2 bis:

In vigore dal 13 dic 2004
«Articolo 2 bis 1.   Gli organismi competenti designati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), con il compito di gestire le attività comprese nei programmi nazionali approvati, devono ottemperare alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (15) e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (16), nonché alle disposizioni del presente regolamento. 2.   In particolare, gli organismi di cui al paragrafo 1, di seguito denominati «organismi competenti», devono soddisfare almeno i seguenti criteri: a) deve trattarsi di enti pubblici nazionali o di enti di diritto privato con attribuzioni di servizio pubblico, purché disciplinati dalla legislazione di uno degli Stati membri; b) devono offrire idonee garanzie finanziarie, prestate preferibilmente da un’autorità pubblica, in particolare al fine del recupero integrale degli importi dovuti alla Commissione; c) devono operare secondo i requisiti di una sana gestione finanziaria; d) devono assicurare la trasparenza delle operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, lettere da a) ad e), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. 3.   Oltre a rispettare i criteri enunciati al paragrafo 2, gli enti di diritto privato di cui alla lettera a) dello stesso paragrafo devono comprovare quanto segue: a) la loro capacità tecnica e professionale, attestata da documenti che certifichino i titoli di studio e professionali dei dirigenti; b) la loro capacità economica e finanziaria, attestata da idonee dichiarazioni di banche o da un’assicurazione a copertura dei rischi professionali o da una garanzia di Stato, ovvero dai bilanci o estratti dei bilanci di almeno gli ultimi due esercizi chiusi, se la pubblicazione dei bilanci è prescritta dal diritto societario del paese in cui ha sede l’ente in questione; c) la loro competenza, secondo il diritto nazionale, in materia di esecuzione del bilancio, attestata per esempio da documenti comprovanti la loro iscrizione in un albo professionale o un registro di commercio, ovvero da una dichiarazione giurata o da un certificato, dall’appartenenza a una particolare organizzazione, da un’espressa autorizzazione o dall’iscrizione al registro IVA; d) che non si trovano in una delle situazioni previste dagli articoli 93 e 94 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. 4.   La Commissione conclude convenzioni con gli organismi competenti, conformemente all’articolo 56 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e agli articoli 35 e 41 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002. 5.   Gli organismi competenti svolgono regolari controlli per accertare la corretta esecuzione delle azioni finanziate ai sensi del regolamento (CE) n. 2152/2003. Essi adottano le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e, se del caso, avviano azioni giudiziarie per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati. 6.   Gli organismi competenti forniscono alla Commissione, su richiesta, ogni informazione utile. La Commissione può effettuare verifiche documentali e controlli in loco aventi ad oggetto l’esistenza, la competenza e il corretto funzionamento degli organismi competenti, in conformità alle regole di sana gestione finanziaria. 7.   Gli organismi competenti fungono da intermediari per la riscossione dei contributi comunitari a sostegno dei programmi nazionali e per la tenuta della contabilità e della documentazione giustificativa del pagamento e del ricevimento di detti contributi, comprese le fatture e altri documenti di analogo valore probatorio che giustifichino i costi diretti e indiretti del programma.»
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