Art. 1 · Il regolamento (CE) n. 2729/2000 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CE) n. 2729/2000 è modificato come segue:

In vigore dal 10 dic 2004
1) All’articolo 11, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Il numero dei campioni che deve essere prelevato ogni anno per la banca di dati è almeno di: — 20 campioni nella Repubblica ceca, — 200 campioni in Germania, — 50 campioni in Grecia, — 200 campioni in Spagna, — 400 campioni in Francia, — 400 campioni in Italia, — 10 campioni a Cipro, — 4 campioni in Lussemburgo, — 50 campioni in Ungheria, — 4 campioni a Malta, — 50 campioni in Austria, — 50 campioni in Portogallo, — 20 campioni in Slovenia, — 15 campioni in Slovacchia, — 4 campioni nel Regno Unito.» . 2) All’articolo 12, paragrafo 1, il testo della prima frase è sostituito dal seguente: «Per un periodo che scade il 31 luglio 2008, in attesa che vengano predisposte attrezzature analitiche adeguate, gli Stati membri produttori di vino che non sono attrezzati per effettuare analisi isotopiche spediscono i propri campioni di vino al CCR, che ne effettua l’analisi.» . 3) L’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento. 4) L’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento. 5) L’allegato III è sostituito dal testo che figura nell’allegato III del presente regolamento.
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