Art. 1
Livelli specifici di riferimento
In vigore dal 9 dic 2004
I livelli specifici di riferimento per le flotte registrate nelle regioni ultraperiferiche della Francia, del Portogallo e della Spagna sono definiti in allegato per ciascun segmento di flotta.
Detti livelli specifici di riferimento sono i livelli massimi di capacità, espressi in termini di stazza (GT) e di potenza (kW), che gli Stati membri sono autorizzati ad accettare attraverso le entrate nella flotta in deroga al disposto dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:2104:oj#art-1