Art. 1
Elenco delle navi con permessi di pesca speciali
In vigore dal 9 dic 2004
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, una versione aggiornata dell’elenco delle navi di cui all’ del regolamento (CE) n. 1954/2003, utilizzando il modello di dichiarazione previsto nell’allegato I del presente regolamento.
2. Conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1954/2003 e all’articolo 19 septies del regolamento (CE) n. 2847/1993 del Consiglio (5), le modifiche dei dati che figurano nell’allegato I sono notificate giornalmente alla Commissione mediante l’invio dell’intero allegato I aggiornato al momento della concessione o della revoca di un permesso di pesca speciale ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1954/2003.
Storico versioni
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