Art. 1
In vigore dal 8 dic 2004
Si ritiene che le catture di aringa nelle acque del Mare del Nord a nord di 53° 30′ N da parte di navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 2004.
La pesca dell’aringa nelle acque del Mare del Nord a nord di 53° 30′ N da parte di navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia è vietata, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
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