Art. 3
In vigore dal 8 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 dicembre 2004.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 810/2004 (GU L 149 del 30.4.2004, pag. 138).
(3) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 810/2004 (GU L 149 del 30.4.2004, pag. 138).
(4) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(5) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58.
(6) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.
(7) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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