Art. 3

Art. 3

In vigore dal 8 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’8 dicembre 2004. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione (1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6). (2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 810/2004 (GU L 149 del 30.4.2004, pag. 138). (3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 810/2004 (GU L 149 del 30.4.2004, pag. 138). (4)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. (5)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. (6)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. (7)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.
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