Art. 5

Art. 5

In vigore dal 8 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2005. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’8 dicembre 2004. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. (2)  GU L 323 del 13.12.1996, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50). (3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1). ALLEGATO Contingente tariffario per il periodo contingentale dal 1o luglio al 30 giugno Numero d'ordine Codice NC Designazione delle merci (1) Valore del contingente in peso netto (tonnellate) Dazio applicabile al contingente Origine 09.0043 1104 22 98 Cereali altrimenti lavorati 10 000 0 Tutti i paesi terzi (erga omnes) (1)  Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione della merce ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.
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