Art. 3

Art. 3

In vigore dal 8 dic 2004
1.   Il certificato di autenticità di cui all’, conforme al modello riprodotto nell’allegato II, si compone di un originale e di due copie, che devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità. Esso può inoltre essere stampato e compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore. L’autorità competente dello Stato membro in cui viene presentata la domanda di titolo d’importazione può chiedere una traduzione del certificato. 2.   Il modulo su cui è stampato il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm e deve essere confezionato con una carta del peso minimo di 40 g/m2. Deve essere di colore bianco per l’originale, di colore rosa per la prima copia e di colore giallo per la seconda copia. 3.   L’originale e le copie del certificato possono essere dattiloscritti o redatti a mano. In quest’ultimo caso devono essere compilati in stampatello con penna ad inchiostro nero. 4.   Ogni certificato è contrassegnato da un numero di serie, seguito dal nome del paese emittente. Le copie recano lo stesso numero di serie e la stessa denominazione dell’originale. 5.   La definizione di carni disossate ed essiccate di cui all’, paragrafo 3, deve essere riportata chiaramente sul certificato. 6.   Per essere valido, il certificato deve essere debitamente vistato da uno degli organismi emittenti elencati nell’allegato III. Il certificato si considera debitamente vistato quando indica il luogo e la data di emissione e reca il timbro dell’organismo emittente e la firma della persona o delle persone abilitate.
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