Art. 2

Art. 2

In vigore dal 8 dic 2004
1.   L’importazione del quantitativo di cui all’, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d’importazione all’atto dell’immissione in libera pratica. 2.   L’originale e una copia del certificato di autenticità, redatto secondo il disposto dell’, sono presentati all’autorità competente insieme alla domanda del primo titolo d’importazione relativo al certificato stesso. Detta autorità conserva l’originale del certificato di autenticità. 3.   Un certificato di autenticità può essere utilizzato per il rilascio di più titoli d’importazione per quantitativi non superiori a quello indicato sul certificato. In tal caso, l’autorità competente indica a tergo del certificato il quantitativo imputato. 4.   L’autorità competente può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni trasmesse dalla Commissione nel quadro delle comunicazioni settimanali in materia. Il titolo viene rilasciato immediatamente dopo tale verifica. Tuttavia, in casi eccezionali e dietro richiesta debitamente motivata, l’autorità competente può rilasciare un titolo di importazione in base al corrispondente certificato di autenticità prima di ricevere le informazioni dalla Commissione. In tal caso, la cauzione relativa al titolo d’importazione è uguale all’importo del dazio doganale intero secondo la tariffa doganale comune. Dopo aver ricevuto le informazioni relative al certificato, gli Stati membri sostituiscono tale cauzione con quella prevista all’ del regolamento (CE) n. 1445/95. 5.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell’allegato I.
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