Art. 2
In vigore dal 6 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
H. HOOGERVORST
(1) Parere reso il 1o aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2596/2000 (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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