Art. 4
Deroghe autorizzate
In vigore dal 6 dic 2004
1. La Commissione può concedere autorizzazioni specifiche ad usare i termini «euro» o «euro cent» o il simbolo euro in condizioni di utilizzo controllate ove non sussista il rischio di confusione. In tali casi, il relativo operatore economico di uno Stato membro deve essere chiaramente identificabile sulla superficie di medaglie o gettoni, che devono recare impressa su una delle due facce la dicitura «non avente corso legale».
2. La Commissione è competente a dichiarare la «similitudine» di un disegno ai sensi della definizione di cui all', lettera c).
Storico versioni
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