Art. 2 · Disposizioni protettive

Art. 2

Disposizioni protettive

In vigore dal 6 dic 2004
In base agli , la produzione e la vendita di medaglie e gettoni, nonché la relativa importazione e distribuzione a fini di vendita o ad altri fini commerciali, sono vietate nelle seguenti circostanze: a) quando i termini «euro» o «euro cent» ovvero il simbolo euro sono impressi sulla superficie; oppure b) quando le loro dimensioni rientrano nella banda di riferimento; oppure c) quando un disegno, figurante sulla superficie di medaglie e gettoni, è simile ad uno qualsiasi dei disegni nazionali del diritto o al rovescio comune delle monete metalliche in euro, oppure è identico o simile al disegno del bordo della moneta da 2 euro.
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