Art. 1
Definizioni
In vigore dal 6 dic 2004
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a)
«euro»: la moneta legale degli Stati membri partecipanti quali definiti nell' del regolamento (CE) n. 974/98 e dei paesi terzi partecipanti che hanno concluso un accordo con la Comunità sull’introduzione dell’euro, in seguito denominati «paesi terzi partecipanti»;
b)
«simbolo euro»: il simbolo che rappresenta l’euro «€», come raffigurato e descritto nell’allegato I;
c)
«medaglie e gettoni»: gli oggetti metallici, diversi dai tondelli destinati alla coniazione delle monete, aventi la parvenza e/o le caratteristiche tecniche di una moneta, ma non emessi in base a disposizioni legislative nazionali o dei paesi terzi partecipanti o in base ad altre disposizioni estere e che non costituiscono pertanto né uno strumento legale di pagamento né sono provvisti di corso legale;
d)
«oro», «argento» e «platino»: le leghe contenenti oro, argento e platino con purezza in millesimi di peso di almeno 375, 500 e 850 rispettivamente. La presente definizione non riguarda le convenzioni sulla punzonatura applicabili negli Stati membri;
e)
«Centro tecnico-scientifico europeo» (in seguito denominato «CTSE»): l’ente istituito dalla decisione della Commissione del 29 ottobre 2004;
f)
«banda di riferimento»: rientra nel significato attribuitovi nella sezione 1 dell'allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:2182:oj#art-1