Art. 1

Art. 1

In vigore dal 6 dic 2004
Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della zona CIEM VII b, c da parte di navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 2004. La pesca della sogliola nelle acque della zona CIEM VII b, c da parte di navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia è vietata, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.
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