Art. 2

Art. 2

In vigore dal 6 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2004. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione (1)  GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1). (2)  GU L 260 del 19.10.1993, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2384/2002 (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 124).
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