Art. 2
In vigore dal 6 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004. Esso non incide, tuttavia, sulla validità dei documenti di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2298/2001, presentati fra il 1o maggio 2004 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2004.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 308 del 27.11.2001, pag. 16. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 688/2004 (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 15).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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