Art. 1
In vigore dal 6 dic 2004
Nell’ambito del quantitativo aggiuntivo disponibile per l’importazione di banane nei nuovi Stati membri per il 2005, stabilito all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1892/2004:
a)
il coefficiente di adattamento da applicare al quantitativo di riferimento specifico di ciascun operatore tradizionale, previsto all’articolo 5, paragrafo 4, del succitato regolamento, è 0,65849;
b)
il coefficiente di adattamento da applicare alla domanda di assegnazione specifica di ciascun operatore non tradizionale, previsto all’articolo 6, paragrafo 5, è 0,21379.
Storico versioni
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