Art. 9

Art. 9

In vigore dal 3 dic 2004
Condizioni specifiche per la presentazione di fascicoli relativi a sostanze attive elencate nella parte A dell'allegato I 1.   Quando il fascicolo riguarda una delle sostanze attive elencate nella parte A dell'allegato I, oltre alle informazioni richieste ai sensi dell' e dell', paragrafo 2, il notificante comunica le informazioni seguenti riguardanti la sostanza attiva e il prodotto fitosanitario (se del caso): a) tutte le informazioni disponibili sui rischi possibili per la salute umana e animale e per l'ambiente, comprese quelle desumibili dalla letteratura esistente in materia, indicando le basi di dati consultati e i termini di ricerca utilizzati; b) le relazioni di valutazione disponibili provenienti da un paese membro dell'OCSE; c) informazioni sugli esperimenti e gli studi in corso non ancora ultimati, con la data di ultimazione prevista. 2.   Il fascicolo contiene materialmente le relazioni sugli esperimenti e gli studi che contengono tutte le informazioni di cui al paragrafo 1. 3.   Ciascuno Stato membro stabilisce il numero di copie del fascicolo che il notificante deve presentare, quando agisce in qualità di relatore e quando riceve copie ai sensi dell', paragrafo 2. La forma del fascicolo tiene conto delle raccomandazioni formulate secondo la procedura di cui all' della direttiva 91/414/CEE.
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