Art. 8
Fascicoli relativi a sostanze attive presentati ai sensi del regolamento (CE) n. 1490/2002
In vigore dal 3 dic 2004
Quando un fascicolo è stato presentato ai sensi del regolamento (CE) n. 1490/2002, la persona che lo ha presentato può includere nel nuovo fascicolo presentato ai sensi del presente regolamento:
a)
un riferimento al fascicolo presentato ai sensi del regolamento (CE) n. 1490/2002;
b)
ogni ulteriore informazione di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE necessaria per giustificare l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I di detta direttiva, con riferimento agli usi che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
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Proeli:reg:2004:2229:oj#art-8