Art. 8 · Fascicoli relativi a sostanze attive presentati ai sensi del regolamento (CE) n. 1490/2002

Art. 8

Fascicoli relativi a sostanze attive presentati ai sensi del regolamento (CE) n. 1490/2002

In vigore dal 3 dic 2004
Quando un fascicolo è stato presentato ai sensi del regolamento (CE) n. 1490/2002, la persona che lo ha presentato può includere nel nuovo fascicolo presentato ai sensi del presente regolamento: a) un riferimento al fascicolo presentato ai sensi del regolamento (CE) n. 1490/2002; b) ogni ulteriore informazione di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE necessaria per giustificare l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I di detta direttiva, con riferimento agli usi che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:2229:oj#art-8