Art. 6 · Presentazione dei fascicoli allo Stato membro relatore

Art. 6

Presentazione dei fascicoli allo Stato membro relatore

In vigore dal 3 dic 2004
1.   Il notificante presenta il fascicolo della sostanza attiva (in appresso «il fascicolo») allo Stato membro relatore. 2.   Il fascicolo comprende: a) una copia della notifica; in caso di notifica collettiva presentata da più produttori ai sensi dell', paragrafo 1, comprende: i) una copia delle notifiche presentate ai sensi dell' o dell' del regolamento (CE) n. 1112/2002 o dell' del presente regolamento; ii) il nome della persona designata dai produttori interessati come responsabile della notifica collettiva e che fungerà da persona di contatto durante la procedura; b) una serie limitata di usi rappresentativi della sostanza attiva, per i quali i dati forniti dal notificante nel fascicolo dimostrano che, per una o più preparazioni, le condizioni indicate all' della direttiva 91/414/CEE per l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della suddetta direttiva possono essere soddisfatte. 3.   Qualora lo Stato membro relatore, come previsto dall', paragrafo 3, lettera b), gli chieda di trasmettere il fascicolo sintetico aggiornato o, se del caso, il fascicolo completo aggiornato o parti di esso, il notificante ottempera alla richiesta entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta stessa.
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