Art. 5 · Presentazione dei fascicoli da parte di più notificanti

Art. 5

Presentazione dei fascicoli da parte di più notificanti

In vigore dal 3 dic 2004
1.   Qualora per una delle sostanze attive elencate nell'allegato I vi siano più notificanti, i notificanti interessati si adoperano per quanto possibile per presentare collettivamente il fascicolo di tale sostanza. Se un fascicolo non è presentato da tutti i notificanti interessati, vi sono specificati gli sforzi compiuti e le ragioni per le quali alcuni notificanti non hanno partecipato alla presentazione del fascicolo stesso. 2.   Se per una sostanza attiva sono state presentate più notifiche, i notificanti interessati indicano, per ogni studio implicante animali vertebrati, quali misure hanno adottato per evitare di ripetere esperimenti già realizzati e, se del caso, spiegano i motivi che giustificano la ripetizione di uno studio.
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