Art. 28 · Misure adottate dagli Stati membri

Art. 28

Misure adottate dagli Stati membri

In vigore dal 3 dic 2004
Uno Stato membro che, sulla base delle informazioni contenute nei fascicoli di cui agli articoli da 5 a 10 o nel progetto di relazione di valutazione concernente una sostanza attiva di cui agli articoli da 19 a 22, intenda adottare misure per ritirare questa sostanza attiva dal mercato o limitare strettamente l'uso di un prodotto fitosanitario che la contiene, ne informa non appena possibile la Commissione, l’AESA, gli altri Stati membri e i notificanti, precisando i motivi per i quali intende adottare tali misure.
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