Art. 27 · Sospensione dei termini

Art. 27

Sospensione dei termini

In vigore dal 3 dic 2004
Qualora, per una delle sostanze attive elencate nell'allegato I del presente regolamento, la Commissione presenti una proposta di divieto totale mediante un progetto di atto del Consiglio basato sull', paragrafo 3, della direttiva 79/117/CEE, i termini previsti dal presente regolamento sono sospesi fintanto che il Consiglio non abbia deliberato su tale proposta. Qualora il Consiglio adotti una modifica dell'allegato della direttiva 79/117/CEE che imponga il divieto totale della sostanza attiva, la procedura prevista dal presente regolamento per tale sostanza attiva ha termine.
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