Art. 25 · Presentazione di un progetto di direttiva o di un progetto di decisione

Art. 25

Presentazione di un progetto di direttiva o di un progetto di decisione

In vigore dal 3 dic 2004
1.   La Commissione presenta un progetto di relazione di riesame entro quattro mesi dal ricevimento della valutazione dell’AESA di cui all', paragrafo 6. 2.   Fatte salve eventuali proposte che essa presenti al fine di modificare l'allegato della direttiva 79/117/CEE e sulla base della relazione di riesame definitiva di cui all' del presente regolamento, la Commissione sottopone al comitato permanente della catena alimentare e della salute animale: a) un progetto di direttiva che iscrive la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, indicando, se del caso, le condizioni di quest'iscrizione; tali condizioni possono includere il termine fissato per l’iscrizione; o b) un progetto di decisione, indirizzata agli Stati membri ai sensi dell', paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 91/414/CEE, di non iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, indicando i motivi della non iscrizione e chiedendo agli Stati membri di ritirare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva. La direttiva o la decisione è adottata secondo la procedura di cui all' della direttiva 91/414/CEE. 3.   Oltre alle condizioni per l'iscrizione di cui al paragrafo 2, lettera a), la Commissione può segnalare se ha riscontrato la mancanza nel fascicolo di informazioni che possono essere richieste dagli Stati membri quando rilasciano autorizzazioni ai sensi dell' della direttiva 91/414/CEE.
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