Art. 23 · Sostituzione dello Stato membro relatore

Art. 23

Sostituzione dello Stato membro relatore

In vigore dal 3 dic 2004
1.   Non appena uno Stato membro relatore constata che non potrà rispettare i termini di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, per la presentazione all’AESA del progetto di relazione di valutazione, ne informa la Commissione e l’AESA, spiegando i motivi del ritardo. 2.   Può essere decisa la sostituzione di uno Stato membro relatore per una determinata sostanza attiva con un altro Stato membro se: a) nel corso della valutazione di cui agli , risulta evidente uno squilibrio nelle responsabilità assunte e nei lavori effettuati o che devono essere effettuati dagli Stati membri relatori; o b) è chiaro che uno Stato membro non è in grado di adempiere gli obblighi prescritti dal presente regolamento. Tale sostituzione è decisa secondo la procedura di cui all' della direttiva 91/414/CEE. 3.   Qualora sia stato deciso di sostituire uno Stato membro relatore, non appena tale decisione è stata adottata lo Stato membro relatore iniziale ne informa i notificanti interessati e trasmette al nuovo Stato membro relatore designato tutta la corrispondenza e le informazioni che ha ricevuto in qualità di Stato membro relatore per la sostanza attiva in questione. Lo Stato membro iniziale rimborsa al notificante la parte della tassa di cui all' che non è stata utilizzata. Il nuovo Stato membro relatore designato può esigere il pagamento di una tassa supplementare ai sensi dell’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:2229:oj#art-23