Art. 19

Art. 19

In vigore dal 3 dic 2004
Condizioni specifiche per la valutazione dei fascicoli relativi a sostanze elencate nelle parti da B a G dell'allegato I 1.   Qualora sostanze attive elencate nella parte D dell'allegato I del presente regolamento siano state valutate nel quadro della direttiva 98/8/CE, tali valutazioni sono prese in considerazione, ove appropriato, ai fini del presente regolamento. 2.   Qualora sostanze attive siano state valutate nel quadro di una fase precedente del programma di lavoro di cui all', paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, tali valutazioni sono prese in considerazione, ove appropriato, ai fini del presente regolamento. 3.   Lo Stato membro relatore effettua una valutazione e presenta una relazione soltanto in merito alle sostanze attive per le quali almeno un fascicolo è stato considerato completo ai sensi degli . Per i fascicoli riguardanti la stessa sostanza attiva non considerati completi, esso verifica se l'identità e le impurità della sostanza attiva in tali fascicoli sono comparabili all'identità e alle impurità della sostanza attiva nei fascicoli considerati completi. Esso indica il suo parere al riguardo nel progetto di relazione di valutazione. Lo Stato membro relatore prende in considerazione le informazioni disponibili sugli effetti potenzialmente pericolosi contenute negli altri fascicoli presentati da un notificante o da un terzo, conformemente alle disposizioni dell'.
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