Art. 16
Cooperazione tra Stati membri
In vigore dal 3 dic 2004
1. Gli Stati membri relatori cooperano nella valutazione in seno a ciascun gruppo definito nell'allegato I e organizzano tale cooperazione nel modo più efficace possibile.
2. Lo Stato membro relatore designato nell'ambito di ciascun gruppo dell'allegato I come «relatore principale» assume l’iniziativa nell'organizzare tale cooperazione e la fornitura di consulenza ai notificanti ove si tratti di materie d'interesse generale per gli altri Stati membri interessati.
Storico versioni
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