Art. 16 · Cooperazione tra Stati membri

Art. 16

Cooperazione tra Stati membri

In vigore dal 3 dic 2004
1.   Gli Stati membri relatori cooperano nella valutazione in seno a ciascun gruppo definito nell'allegato I e organizzano tale cooperazione nel modo più efficace possibile. 2.   Lo Stato membro relatore designato nell'ambito di ciascun gruppo dell'allegato I come «relatore principale» assume l’iniziativa nell'organizzare tale cooperazione e la fornitura di consulenza ai notificanti ove si tratti di materie d'interesse generale per gli altri Stati membri interessati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:2229:oj#art-16