Art. 14
Sostituzione o ritiro del notificante
In vigore dal 3 dic 2004
1. Qualora un notificante decida di porre termine alla sua partecipazione al programma di lavoro per una sostanza attiva, informa immediatamente della sua decisione lo Stato membro relatore, la Commissione, l’AESA e tutti gli altri notificanti della sostanza attiva in questione, indicandone i motivi.
Se il notificante pone termine alla sua partecipazione o non adempie gli obblighi prescritti dal presente regolamento, è posto termine alle procedure di cui agli articoli da 15 a 24 per quanto riguarda il suo fascicolo.
2. Qualora un notificante si accordi con un altro produttore per essere da lui sostituito ai fini dell’ulteriore partecipazione al programma di lavoro di cui al presente regolamento, il notificante e tale altro produttore ne informano lo Stato membro relatore, la Commissione e l’AESA con una dichiarazione comune dalla quale risulti che tale altro produttore sostituisce il notificante iniziale nell'adempimento degli obblighi che gli incombono ai sensi degli . Essi provvedono a che siano contemporaneamente informati gli altri notificanti della sostanza in questione.
In tal caso l'altro produttore è solidalmente responsabile con il notificante iniziale del pagamento di ogni tassa esigibile in relazione alla domanda del notificante in forza del regime stabilito dagli Stati membri a norma dell'.
3. Se tutti i notificanti di una sostanza attiva pongono termine alla loro partecipazione al programma di lavoro, uno Stato membro può decidere di agire in qualità di notificante ai fini dell’ulteriore partecipazione al programma di lavoro.
Lo Stato membro che intende agire in qualità di notificante ne informa lo Stato membro relatore, la Commissione e l’AESA, entro un mese dalla data in cui è stato informato del fatto che tutti i notificanti hanno deciso di porre termine alla loro partecipazione e sostituisce il notificante iniziale nell'adempimento degli obblighi che incombono al notificante ai sensi degli .
4. Tutte le informazioni comunicate restano a disposizione degli Stati membri relatori, della Commissione e dell’AESA.
CAPITOLO IV
VALUTAZIONE DEI FASCICOLI
Storico versioni
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