Art. 13 · Non presentazione del fascicolo

Art. 13

Non presentazione del fascicolo

In vigore dal 3 dic 2004
1.   Qualora il notificante non presenti il fascicolo o una parte di esso entro il termine di cui all', lo Stato membro relatore ne informa la Commissione e l’AESA entro i due mesi seguenti tale termine, comunicando la giustificazione del ritardo eventualmente fornita dal notificante. 2.   Sulla base delle informazioni trasmesse dallo Stato membro relatore conformemente al paragrafo 1, la Commissione determina se il notificante ha dimostrato che il ritardo nella presentazione del fascicolo è dovuto a motivi di forza maggiore. In tal caso, la Commissione fissa un nuovo termine per la presentazione di un fascicolo rispondente ai requisiti di cui agli del presente regolamento, secondo la procedura di cui all' della direttiva 91/414/CEE. 3.   La Commissione decide, come previsto all', paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 91/414/CEE, di non iscrivere nell'allegato I di tale direttiva le sostanze attive per le quali non è stato presentato un fascicolo entro il termine di cui all' del presente regolamento o al paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo. La decisione specifica i motivi della non iscrizione. Gli Stati membri revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive entro il termine prescrito dalla decisione.
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