Art. 1
Oggetto e campo d'applicazione
In vigore dal 3 dic 2004
1. Il presente regolamento stabilisce:
a)
modalità supplementari d'attuazione della quarta fase del programma di lavoro di cui all', paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE, in appresso «il programma di lavoro», per quanto riguarda la prosecuzione della valutazione delle sostanze attive notificate a norma del regolamento (CE) n. 1112/2002;
b)
norme relative alle sostanze attive presenti sul mercato anteriormente al 1o maggio 2004 nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, Lituania, Ungheria, a Malta, in Polonia, Slovenia e Slovacchia, che non sono incluse nelle fasi da 1 a 3 del programma di lavoro e non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1112/2002.
2. Le disposizioni dell', paragrafi 2 e 3, e dell', paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE non si applicano alle sostanze attive elencate nell'allegato I del presente regolamento fintanto che non sono state completate le procedure previste dal presente regolamento per queste sostanze.
3. Il presente regolamento si applica senza pregiudizio:
a)
dei riesami da parte degli Stati membri delle sostanze attive elencate nell'allegato I del presente regolamento, in particolare nel quadro dei rinnovi di autorizzazioni ai sensi dell', paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE;
b)
dei riesami da parte della Commissione ai sensi dell', paragrafo 5, della direttiva 91/414/CEE;
c)
delle valutazioni effettuate a norma della direttiva 79/117/CEE.
Storico versioni
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