Art. 2
In vigore dal 1 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 2 dicembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello svilippo rurale
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 1).
(2) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1176/2002 (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69).
(3) GU L 262 del 7.8.2004, pag. 5.
ALLEGATO
Percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti e tassi di restituzione applicabili ai titoli del sistema B richiesti dal 17 settembre al 15 novembre 2004 (pomodori, arance, uve da tavola e mele)
Prodotto
Tasso di restituzione
(EUR/t peso netto)
Percentuale di rilascio dei quantitativi richiesti
Pomodori
30
100 %
Arance
25
100 %
Uve da tavola
24
100 %
Mele
29
100 %
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:2066:oj#art-2