Art. 2

Art. 2

In vigore dal 1 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 2 dicembre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e dello svilippo rurale (1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 1). (2)  GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1176/2002 (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69). (3)  GU L 262 del 7.8.2004, pag. 5. ALLEGATO Percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti e tassi di restituzione applicabili ai titoli del sistema B richiesti dal 17 settembre al 15 novembre 2004 (pomodori, arance, uve da tavola e mele) Prodotto Tasso di restituzione (EUR/t peso netto) Percentuale di rilascio dei quantitativi richiesti Pomodori 30 100 % Arance 25 100 % Uve da tavola 24 100 % Mele 29 100 %
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