Art. 1

Art. 1

In vigore dal 30 nov 2004
Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque delle zone CIEM I e IIb da parte di navi battenti bandiera della Germania o immatricolate in Germania abbiano esaurito il contingente assegnato alla Germania per il 2004. La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle zone CIEM I e IIb da parte di navi battenti bandiera della Germania o immatricolate in Germania è vietata, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.
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