Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 nov 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2004. Per il Consiglio Il presidente L. J. BRINKHORST (1)  Parere espresso il 17 novembre 2004 (non ancora pubblicato). (2)  GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2415/2001 (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 3). (3)  GU L 306 del 7.12.2000, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1646/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 16). (4)  Compreso il Kosovo, quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 10 giugno 1999.
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