Art. 6
In vigore dal 26 nov 2004
1. Sulla base delle offerte presentate, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003:
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di fissare una restituzione massima all’esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri previsti dall’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003,
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di non dar seguito alla gara.
2. Qualora sia fissata una restituzione massima all’esportazione, la gara è aggiudicata all’offerente o agli offerenti la cui offerta non superi detta restituzione massima all’esportazione.
Storico versioni
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