Art. 4
In vigore dal 26 nov 2004
1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (5), ai fini della determinazione del loro periodo di validità i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara si considerano rilasciati il giorno della presentazione dell'offerta.
2. Tali titoli sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese successivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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