Art. 2
In vigore dal 25 nov 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 26 novembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2004.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.
ALLEGATO
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 26 NOVEMBRE 2004
Codice prodotto
Destinazione
Unità di misura
Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100
S00
EUR/100 kg
38,87 (1)
1701 11 90 9910
S00
EUR/100 kg
38,87 (1)
1701 12 90 9100
S00
EUR/100 kg
38,87 (1)
1701 12 90 9910
S00
EUR/100 kg
38,87 (1)
1701 91 00 9000
S00
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto
0,4226
1701 99 10 9100
S00
EUR/100 kg
42,26
1701 99 10 9910
S00
EUR/100 kg
42,26
1701 99 10 9950
S00
EUR/100 kg
42,26
1701 99 90 9100
S00
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto
0,4226
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:
S00
:
tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).
(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
Storico versioni
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