Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 nov 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. (2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1111/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 21).
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