Art. 2
In vigore dal 22 nov 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
C. VEERMAN
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).
(2) GU L 78 del 25.3.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1776/2003 (GU L 260 dell’11.10.2003, pag. 1).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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