Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 nov 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2004. Per il Consiglio Il presidente C. VEERMAN (1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13). (2)  GU L 78 del 25.3.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1776/2003 (GU L 260 dell’11.10.2003, pag. 1).
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