Art. 1
In vigore dal 22 nov 2004
1. Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 964/2003 sulle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati) di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, classificati ai codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307931199), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307931999), ex 7307 99 30 (codice TARIC 7307993098) ed ex 7307 99 90 (codice TARIC 7307999098) e originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati) di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, classificati ai codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307931194), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307931994), ex 7307 99 30 (codice TARIC 7307993094) e ex 7307 99 90 (codice TARIC 7307999094) spediti dallo Sri Lanka, a prescindere dal fatto che siano dichiarati originari di questo paese o meno.
2. Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 è riscosso sulle importazioni registrate ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 395/2004 e degli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96.
3. Si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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