Art. 4

Art. 4

In vigore dal 22 nov 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2004. Per il Consiglio Il presidente B. R. BOT (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12). (2)  GU L 139 del 6.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1496/2004 (GU L 275 del 25.8.2004, pag. 3). (3)  GU L 65 del 3.3.2004, pag. 10. (4)  Regolamento (CE) n. 584/96 (GU L 84 del 3.4.1996, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 778/2003 (GU L 114 dell’8.5.2003, pag. 1).
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