Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 nov 2004
1.   Il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 964/2003 sulle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, classificati ai codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307931199), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307931999), ex 7307 99 30 (codice TARIC 7307993098) e ex 7307 99 90 (codice TARIC 7307999098) e originari della Repubblica popolare cinese (RPC) è esteso alle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, classificati ai codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307931193), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307931993), ex 7307 99 30 (codice TARIC 7307993093) e ex 7307 99 90 (codice TARIC 7307999093) spediti dall’Indonesia, a prescindere dal fatto che siano dichiarati originari di questo paese o meno. 2.   Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni registrate a norma dell' del regolamento (CE) n. 396/2004 e degli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96. 3.   Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
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