Art. 7

Art. 7

In vigore dal 19 nov 2004
Il presente regolamento non costituisce in alcun modo una deroga alle disposizioni dell'accordo bilaterale sul commercio di alcuni prodotti di acciaio (5) concluso dalla Comunità con l'Ucraina, che prevalgono in caso di conflitto. CAPITOLO II MODALITÀ APPLICABILI ALLA GESTIONE DEI LIMITI QUANTITATIVI SEZIONE 1 Classificazione
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