Art. 6 · Elusione

Art. 6

Elusione

In vigore dal 19 nov 2004
1.   Quando, a seguito di un'indagine svolta secondo le procedure di cui al capitolo III, la Commissione constata che le informazioni di cui dispone provano che alcuni prodotti elencati nell'allegato I, originari dell'Ucraina, sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità eludendo i limiti quantitativi di cui all’ e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l'avvio di consultazioni al fine di pervenire ad un accordo su un adeguamento equivalente dei corrispondenti limiti quantitativi. 2.   In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere all'Ucraina di adottare a titolo precauzionale le misure necessarie per garantire che gli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni suddette possano essere operati nell'anno della richiesta di consultazione oppure nell'anno successivo, quando i limiti quantitativi per l'anno in corso sono esauriti, sempreché l’elusione sia irrefutabilmente dimostrata. 3.   Se la Comunità e l'Ucraina non giungono ad una soluzione soddisfacente e se la Commissione riscontra un'elusione debitamente comprovata, essa detrae dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari dell'Ucraina.
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