Art. 32
In vigore dal 19 nov 2004
1. Se dalla procedura di verifica di cui all' o dalle informazioni in possesso delle competenti autorità della Comunità risulta una violazione delle disposizioni del presente capitolo, le suddette autorità chiedono all'Ucraina di svolgere le indagini del caso o di prendere disposizioni in tal senso riguardo alle operazioni che sono o sembrano essere incompatibili con il presente capitolo. I risultati delle indagini vengono comunicati alle competenti autorità della Comunità insieme a tutte le altre informazioni pertinenti che consentono di stabilire la vera origine delle merci.
2. A seguito delle misure adottate a norma del presente capitolo, le competenti autorità della Comunità possono scambiare con le autorità governative competenti della Repubblica di Ucraina tutte le informazioni ritenute utili per prevenire la violazione delle disposizioni del presente capitolo.
3. Qualora si accerti che le disposizioni del presente capitolo sono state violate, la Commissione può adottare le misure necessarie per impedire che tale violazione si ripeta.
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